Siderno,se la ‘ndrangheta non è poi così dannosa

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L’omicidio di Gianluca Congiusta e gli altri reati compiuti dalla 'ndrina dei Costa non sono sufficienti per determinare al­cun danno all'immagine di Siderno".

Con questa motivazione gli avvocati del Comune hanno giustificato la mancata costi­tuzione dell'Ente come parte civile nel processo.

 Ma recenti sentenze della Cassazione invitano a ragionare diversamente .

 

La parte civile nei processi di mafia: il ruolo del Comune

di Ferdinando Brizzi

In data 20.12.2007 sono state pubblicate le motivazioni di un’importante sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, la n. 47473, che, invertendo la precedente giurisprudenza “ostile” alla persona offesa dal reato, ne consente di ridisegnare le funzioni nel processo penale: alla persona offesa è stata riconosciuta la titolarità di vere e proprie pretese penali che possono essere anche divergenti e persino opposte rispetto a quelle del pubblico ministero, e ciò anche per soddisfare l’esigenza di affiancare al Pubblico ministero soggetti estranei all’amministrazione giudiziaria; l’offeso dal reato può dunque intervenire non solo a tutela di un suo privato interesse alla repressione del reato ed alla punizione del colpevole, ma anche indirettamente a garanzia dell’interesse pubblico al rispetto del principio dell’obbligatorietà penale. Ed è importante notare che la massima espressione della Cassazione, le Sezioni unite, svolgono tali considerazioni a riguardo della persona offesa, da considerarsi come autonoma rispetto all’eventuale e successiva parte civile, destinataria di diritti e facoltà in funzione della sua qualità di titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata da cui deriva la riconosciuta possibilità di realizzare un contributo all’esercizio dell’azione penale mediante forme di controllo o di adesione all’attività del pubblico ministero. Pressoché coeva alla fondamentale sentenza della Cassazione, le Sezioni Unite, è la decisione (o meglio la non decisione) del Comune di Siderno di non costituirsi parte civile nel processo relativo, tra l’altro, all’omicidio di Gianluca Congiusta, che è iniziato il 2.1.2008 innanzi al Gup del tribunale di Reggio Calabria, Daniele Cappuccio.

La “vicenda Congiusta”e oltre.

 

 

Gianluca Congiusta,

 

ucciso da affiliati

 

dell ‘ndrangheta

 

il 24 maggio 2005

 

 

 

 

 

Gianluca Congiusta venne ucciso il 24.5.2005. Di questo omicidio è chiamato a rispondere, quale mandante ed esecutore materiale Tommaso Costa. Tommaso Costa viene indicato nella richiesta di rinvio a giudizio del Pm Antonio Di Bernardo, quale promotore di un’associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta articolata a base familiare e facente capo alla cosiddetta ‘ndrina Costa, operante nella città di Siderno, per cui sono stati tratti a processo Tommaso, Francesco, Pietro e Giuseppe Costa, Giuseppe Curciarello, Adriana Muià, Khaled Bayan,Valentino Di Santo. Tommaso Costa è inoltre indicato come colui che stabiliva le strategie da seguire, impartiva le disposizioni da seguire agli altri associati, sottoscriveva alleanze con altri gruppi mafiosi della Calabria (“locali” di Soverato e di Guardavalle) e della Puglia (in particolare, il gruppo delinquenziale facente capo a Khaled Bayan radicato nella provincia di Foggia). Per comprendere chi sono i Costa, basta guardare la sentenza irrevocabile 6.4.1996 del tribunale di Locri, emessa all’esito di un procedimento riguardante fatti delittuosi scaturiti dalla faida intercorsa negli anni ’90 tra le famiglie dei Costa e dei Commisso (cd. Operazione Siderno Group). Questo in relazione all’ “operatività calabrese” della “famiglia”, che però non disdegna di occuparsi anche di altre regioni la Puglia in particolare: si veda in merito la sentenza 23.9.2005, n. 34319, della Sez. VI della Cassazione, con cui i Costa, insieme con il ricordato Bayan sono stati condannati per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, ed il Bayan, con altri, è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e armi, riciclaggio di vetture rubate, estorsioni e rapine, aggravata dalla disponibilità di ingenti quantitativi di armi (da guerra, tra cui un lanciamissili, un fucile mitragliatore americano e tre mitragliette kalashnikov), in Altamura. Questa è la premessa per comprendere l’accusa mossa innanzi al tribunale di Reggio Calabria: lo scopo della cosca Costa era di arrivare “al controllo mafioso della zona di Siderno ed alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui estorsioni danneggiamenti, omicidi, nonché per procurare voti in occasione di consultazioni elettorali (nel contesto delle elezioni europee del 2004), per conseguire ingiusti profitti e comunque realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”. A Tommaso Costa, Giuseppe Curciarello e Adriana Muià si contestano, tra l’altro, tre danneggiamenti alla famiglia della fidanzata Gianluca Congiusta: proprio da qui nascerebbe l’omicidio, in quanto Congiusta avrebbe tentato di proteggere il suocero, un imprenditore costantemente messo sotto pressione dai Costa affinché pagasse una quota di “pizzo mensile”.

Palazzo municipale di Siderno

 

La mancata costituzione di parte civile del Comune di Siderno 

In vista del processo, il padre di Gianluca, Mario Congiusta, rivolgeva un appello, tra gli altri al sindaco di Siderno, Alessandro Figliomeni, e al presidente della regione Calabria, Agazio Loiero, per invitarli a costituirsi parte civile contro il clan Costa. Nel sito del comune di Siderno, Ufficio del Portavoce, in data 28.12.2007, è stata reso noto il parere degli avvocati del comune. Vale la pena riportare per intero il comunicato del Portavoce: gli avvocati del Comune…con una valutazione congiunta…hanno espresso parere negativo sulla possibilità di costituzione di parte civile per il reato di omicidio, in quanto il Comune non avrebbe legittimazione all’esercizio dell’azione civile conseguente per il risarcimento del danno non patrimoniale (danno all’immagine del Comune). Non pare al collegio di difesa “che l’omicidio, seppur deprecabile e in danno di un cittadino onesto e laborioso, abbia provocato un qualsiasi tipo di danno all’immagine dell’Ente”. Il collegio di difesa inoltre ha tenuto a specificare che gli atti a sua disposizione, per quanto riguarda altri reati contestati agli imputati nel procedimento, reati diversi (specialmente traffico di sostanze stupefacenti) da quelli per cui è intervenuta la sollecitazione al Comune da parte del padre di Gianluca Congiusta, sono “assolutamente insufficienti ai fini di una valutazione tecnicamente esaustiva sotto il profilo giuridico”. Inoltre,…dalla lettura dei capi di imputazione si evince che tra gli imputati ci sono, oltre a cittadini sidernesi, anche “soggetti estranei alla comunità sidernese…facenti parte di una organizzazione criminale operante massimamente in Soverato e Guardavalle”. Per cui, anche prendendo in esame l’articolo del codice penale 416/bis (associazione mafiosa), “che potrebbe legittimare il Comune al facoltativo strumento dell’esercizio dell’azione di costituzione di parte civile”, la presenza di imputati di altri comuni e di altra regione non giustificherebbe la rivendicazione al risarcimento del danno di immagine alla città di Siderno. Dagli atti esaminati …i tre avvocati del Comune hanno tratto la convinzione giuridica che “non sia determinata nella comunità sidernese una condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla forza intimidatrice di una cosca mafiosa…, sicchè mancherebbe il presupposto per legittimare la costituzione di parte civile secondo gli indirizzi giurisprudenziali affermati in sentenze della Suprema Corte di Cassazione… Mario Congiusta in un successivo comunicato ha rilevato che il capo di imputazione relativo al delitto di associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. (unico reato per il quale era stata sollecitata la costituzione di parte civile del Comune), recita testualmente: “per avere in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, fatto parte di una associazione di tipo mafioso denominata “ndrangheta” articolata in una organizzazione criminale a base familiare facente capo alla c.d. ndrina “Costa” ed operante nella città di Siderno e finalizzata – mediante la forza intimidatrice del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà nella cittadinanza – al controllo mafioso della zona di Siderno ed all commissione di una serie di indeterminata di delitti tra cui estorsioni, danneggiamenti, omicidi in Siderno condotta in atto.  La Regione Calabria, invece, il 19 dicembre 2007 ha annunciato la costituzione di parte civile nel processo per l'omicidio di Gianluca Congiusta.

 

Ma la Cassazione dice che…

Le ragioni addotte dai legali del comune di Siderno, quali riportate dall’Ufficio del Portavoce del Comune, possono essere valutate alla luce di alcuni recenti sentenze della Cassazione, relative alla costituzione di parte civile dei Comuni in processi di criminalità organizzata. Cass. Sez. V, s. 20.7.2007, n. 29385, si è pronunciata in merito ad una associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra”operante nella zona di Marsala, dedita alle estorsioni, realizzate mediante danneggiamenti e incendi posti in essere con ordigni esplosivi, nonché al traffico di stupefacenti. Nell’ambito del processo si costituivano parte civile, come danneggiati del medesimo reato associativo l’associazione Antiracket Onlus ed il Comune di Marsala. Uno dei motivi del ricorso per Cassazione riguardava proprio la ritenuta ammissibilità di tale costituzione. La Corte di Cassazione, respingendo le ragioni del ricorso, ritenuto al limite dell’inammissibilità, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza del Gup di Palermo 23.12.2003 nella parte in cui ha messo in luce come la coesistenza di più parti civili con riferimento al medesimo reato non contrasta con alcuna norma di legge e come in particolare il reato di cui all’art. 416-bis c.p. può ledere sia l’immagine dell’ente territoriale nel cui ambito il reato è stato commesso, sia gli interessi di un più circoscritto settore della popolazione quale costituito, nella specie , dall’insieme dei soggetti dediti ad attività imprenditoriali, il cui esercizio risulti pregiudicato dalla diffusa pratica dei taglieggiamenti estorsivi. Poi Cass. pen. Sez. VI, (ud. 02-02-2004) 14-04-2004, n. 17250 si è  occupata di un’associazione di tipo mafioso denominata "cosa nostra" pluriaggravata: in Alcamo, Calatafimi ed altri Comuni delle province di Trapani e Palermo; uno degli imputati è stato condannato inoltre per il reato continuato di impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita mafiosa; quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonche' per carenza di motivazione per essere stato condannato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (Comune di Alcamo e Comune di Castellammare del Golfo), in quanto sarebbe del tutto illogica la statuizione dei giudici della Corte d’assise di appello di Palermo relativa alla sua condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dei Comuni di Alcamo e di Castellammare del Golfo, in quanto il reato di cui all'art. 648-ter c.p. rientra nella categoria dei delitti contro il patrimonio e non contro la pubblica Amministrazione; inoltre il capo d'imputazione nei suoi confronti indicava, come luogo di commissione dei reati contestati, il territorio di Alcamo; secondo il ricorrente dunque risultava “di solare evidenza” come, a meno che non fosse stato offerto un fumus di prova di un'eventuale refluenza di tale attivita' nel territorio di Castellammare del Golfo, neppure in via ipotetica si sarebbe potuto identificare come parte lesa o comunque danneggiata detto Comune; da ultimo per quel che concerne la costituzione di parte civile del Comune di Alcamo ad avviso del ricorrente sarebbe pacifico che non puo' essere consentita la costituzione di parte civile all'Amministrazione di un Comune per ogni reato che si assume essere commesso da un soggetto nel territorio dello stesso Comune. La Cassazione in ordine all'asserita illegittimita' della costituzione di parte civile dei Comuni di Alcamo e di Castellammare del Golfo e del conseguente diritto al risarcimento del danno, ha ritenuto corretta la decisione della Corte palermitana, sul rilievo che l'azienda facente capo all’imputato (e ricadente nel Comune di Castellammare), ma utilizzata dalla cosca mafiosa di Alcamo per propri investimenti per capitali illeciti, ha cagionato gravissimi danni patrimoniali e morali con particolare riferimento all'immagine delle due citta', allo sviluppo turistico e alle attivita' produttive ad esse collegate. “Alla stregua delle rivelazioni degli imputati collaboranti che hanno confermato il loro diretto coinvolgimento nelle attivita' illecite, e', infatti, emerso che proprio in dette citta' venivano posti in essere attivita' estorsive determinanti un controllo illegale del territorio con grave condizionamento degli operatori economici, attivita' delittuose i cui utili confluivano nell'azienda gestita dall’imputato nell'interesse dell'associazione mafiosa (cfr.: Cass., Sez. 1^, 8 luglio 1995 Costioli)”. La lettura di queste sentenze consente di ritenere che la contestazione dell’art. 416-bis (associazione per delinquere di tipo mafioso) ben possa legittimare la costituzione di parte civile, proprio per la lesione all’immagine dell’ente, da parte del Comune, in quanto ciò che rileva è solo il fatto che l’associazione si trovi ad operare nel suo territorio, essendo invece indifferente la provenienza dei membri della compagine.

Il Palazzo Comunale di Rosarno

L'esempio di Ro­sarno

In Narcomafie 9/2007, Il buongiorno della Giustizia, D. Chirico e A. Magro hanno segnalato la sentenza del giudice di Palmi, Antonio Salvati che ha accolto la richiesta di indennizzo per danni all’immagine, morali ed economici a favore del comune di Rosarno nei confronti di 16 esponenti delle famiglie Piromalli e Bellocco, riconosciuti colpevoli d’associazione mafiosa nel maxiprocesso “Porto”, nel corso del quale fu accertato come gli imputati imponessero tangenti fisse per ogni container approdato al porto di Gioia Tauro. Il giudice ha ritenuto evidente il nesso di causalità esistente tra il mancato affermarsi di un’imprenditoria sana ed efficace a seguito del potenziamento dell’area portuale di Gioia Tauro ed il minor gettito in termini di tributi che ne è conseguito a danno degli enti territoriali della zona e, sotto il profilo morale, soprattutto all’immagine della città di Rosarno, ed ha evidenziato come il danno sia provato dal rilievo dato dai mass media alle vicende relative alle cosche mafiose della zona (in occasione segnatamente degli innumerevoli fatti di sangue e agli altri eventi criminosi susseguitisi negli anni). L’atteggiamento coraggioso, nonché conforme a ben precisi doveri istituzionali, tenuto dagli amministratori di Rosarno, che hanno promosso l’azione civile, pone una serie di interrogativi: i Comuni hanno l’obbligo, non solo morale, ma anche giuridico di costituirsi parte civile nei processi per reati connessi alla mafia, e sulla scia della sentenza del Tribunale di Palmi, di pretendere ed ottenere, anche in sede civile, il risarcimento dei danni patiti dai cittadini? Se tale obbligo esiste, gli amministratori di Comuni teatro delle azioni di cosche mafiose che non agiscono per ottenere i danni devono essere chiamati rispondere di danno erariale avanti alla Corte dei Conti? Si deve infatti ricordare che Corte dei Conti, sez. III, 23.6.2006, n.263 ha affermato che in relazione al pregiudizio connesso agli oneri pagati da un Comune a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto, va affermata la colpa grave del funzionario che col proprio comportamento omissivo abbia contribuito al verificarsi del pregiudizio. E’ quindi ben possibile ipotizzare che, se un funzionario pubblico omette di fare opposizione ad un decreto ingiuntivo risponde del pregiudizio provocato all’Ente di appartenenza, a maggior ragione se un Sindaco omette di richiedere i danni derivanti da un reato al proprio Comune potrebbe e dovrebbe essere chiamato a rispondere di danno erariale. 

  Gli amministratori di Comuni teatro delle azioni di cosche mafiose che non agiscono per ottenere i danni devono essere chiamati rispondere di danno erariale avanti alla Corte dei Conti?

Una petizione per Gianluca

Dopo la Regione, anche la Provincia di Reggio Calabria si costituirà parte civile nel processo di mafia contro gli imputati per l'omicidio di| Gianluca Congiusta. Lo ha annunciato Michele Tripodi, assessore provinciale alla Difesa della legalità, che il 6 gennaio ha espresso in un comunicato: «II no­stro territorio è popolato per la stra-| grande maggioranza da cittadini o-1 nesti e laboriosi, che non meritano di essere associati, anche incon­sciamente, alle logiche della so­praffazione mafiosa.Ci impegnere­mo affinchè la Provincia, in attesa della esplicita prescrizione norma­tiva dello Statuto, si costituisca par­te civile in tutti i processi di mafia. Pertanto di comune iniziativa col Presidente dell'Amministrazione Provinciale avv. Giuseppe Morabito, abbiamo deciso in relazione al­la vicenda Congiusta, di far valere in giudizio le ragioni della Provin­cia, che coincidono con quelle di tutti i calabresi onesti e con la vo­lontà di verità e giustizia espressa dalla famiglia del ragazzo».Dal 3 gennaio, inoltre, il "Comitato spontaneo per il diritto alla Vita, alla Libertà ed alla Giustizia" costituitesi per iniziativa di un gruppo di giova­ni della Locride, invita a sottoscrive­re, da ogni parte d'Italia, una peti­zione con cui richiedere all'Associa­zione dei Sindaci dei Comuni della Locride di indire con urgenza una Conferenza dei sindaci, aperta alla popolazione, in cui deliberare l'in­serimento, nello statuto di ogni co­mune, dell'obbligo di costituzione di parte civile in tutti i processi con­tro la 'ndrangheta, esattamente co­me avviene per la Regione Calabria. La raccolta firme all'indirizzo http://www.petitiononline.com/CostCivi/petition.html Altre informazioni sul sitowww.gianlucacongiusta.org